Cosa si può segnalare:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
- situazioni di maltrattamento o molestie (anche di natura sessuale), nei confronti di persone che operano all’interno o in collaborazione con l’organizzazione, lesive della dignità individuale e potenzialmente generatrici di un clima lavorativo ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il sistema consente l’invio di segnalazioni anche in forma anonima. Tali segnalazioni saranno prese in considerazione se sufficientemente dettagliate e circostanziate, in modo da consentire la verifica dei fatti esposti.
Chi può segnalare:
- persone con contratto di lavoro subordinato presso soggetti del settore privato;
- persone autonome che svolgono attività professionale presso soggetti del settore pubblico o privato;
- collaboratrici e collaboratori, professioniste e professionisti, consulenti che operano all’interno dell’organizzazione, sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- volontarie e volontari, persone in tirocinio, sia retribuito che non retribuito;
- socie e soci, nonché persone che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitate di fatto.
Protezione della riservatezza delle persone segnalanti:
- L’identità della persona che effettua la segnalazione non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a riceverla o a gestirla;
- La protezione riguarda non solo il nominativo della persona segnalante ma anche tutti gli elementi che possano consentire, anche indirettamente, la sua identificazione;
- La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La riservatezza è garantita anche nei confronti delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti connessi, nel rispetto delle medesime garanzie.

